Letto: 2718 volte | Inserita: giovedì 11 maggio 2023 | Visitatore: Adriana

Sono una donna divorziata e madre di un bambino che vive con me e per il quale il padre corrisponde il mantenimento ordinario di 350 euro. Mio marito mi ha chiamata comunicandomi che porterà nostro figlio in vacanza in estate, chiedendomi al contempo di rimborsargli il 50% della quota di viaggio riferibile al bambino. Questo perché, secondo lui, le spese rientrerebbero tra quelle straordinarie che dividiamo regolarmente a metà. La richiesta però mi risulta molto ingiusta: il viaggio è un qualcosa che di “straordinario”?

Il nostro codice civile definisce il diritto alla bigenitorialità come il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

I genitori hanno certamente il dovere di contribuire al corretto sviluppo educativo e formativo del proprio figlio, ma altresì il diritto a godere con lui del tempo di “qualità” che si incastri con impegni, lavoro e attività quotidiane, come appunto rappresenta un viaggio.

Quando i genitori decidono di separarsi, è il giudice o l’accordo tra le parti a stabilire il periodo di vacanza che il genitore non collocatario potrà trascorrere con il proprio figlio.

Nella maggior parte dei casi si solleva però il problema se le spese per le vacanze estive debbano essere considerate come spese straordinarie e, quindi, in quanto tali, se vadano divise tra i genitori secondo la percentuale stabilita dal giudice o dall’accordo.

La Suprema Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha definito spese ordinarie “quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore”, mentre spese straordinarie “quelle costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali...” (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ. n. 23411 del 4 novembre 2009).

Dalla lettura della definizione data dalla Corte di Cassazione alle spese straordinarie, appare evidente che le vacanze estive non sono quindi destinate a far fronte a bisogni imprevedibili e impronosticabili del proprio figlio e per questo non possono qualificarsi come spese straordinarie.

Pertanto, sarà onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenerne anche tutti i costi necessari: dal vitto all’alloggio, dai trasporti alle escursioni. Quindi, cara signora, nulla dovrà al suo ex-marito, il quale dovrà sostenere autonomamente tutte le spese.
 

Risponde

DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.

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