Letto: 97758 volte | Inserita: martedì 12 luglio 2022 | Visitatore: Francesca

Io e mio marito siamo separati consensualmente da pochi mesi. I nostri due figli stanno prevalentemente con me e mio marito mi passa il loro mantenimento mensile regolarmente. Tuttavia, siccome i ragazzi trascorreranno metà del mese di agosto in vacanza con me e l'altra metà del mese in vacanza con lui, non mi vuole corrispondere il mantenimento accordato. Può farlo?

Quando è il papà a prendersi cura dei figli a fare la spesa e a provvedere alle loro necessita, seppur
per un tempo limitato, si pone il problema di stabilire se ci sia o meno il diritto del padre a ottenere
la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli.

In realtà sulla questione della riduzione o sospensione del mantenimento dei figli nel periodo estivo è
intervenuta in modo specifico la giurisprudenza, imponendo una vera e propria regola generale.
Innanzitutto, occorre precisare che il mantenimento dei figli non costituisce il mero rimborso delle
spese sostenute dal genitore nel mese corrispondente, ma la rata mensile di un assegno annuale
determinato in base alle esigenze della prole.

Tanto è vero che tale importo è costante e non varia nonostante ci siano alcuni mesi nei quali il
genitore collocatario dei figli spenda di più rispetto ad altri, come ad esempio nel mese di settembre
per l’acquisto di tutta la strumentazione scolastica.

L’erogazione mensile avviene esclusivamente per esigenze di praticità, da un lato per non gravare a fine anno di una cifra esorbitante il genitore obbligato a pagare e dall’altro per non costringere il genitore avente diritto a ricevere il mantenimento dei figli a dover anticipare e sostenere spese molto costose.

Ne consegue che la giurisprudenza dei vari Tribunali d’Italia (es. Cassazione 18869/2014, Trib. Milano 1 luglio 2015) è ferma nel sostenere che il genitore non collocatario “non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alla modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento”.

Ne consegue che il genitore che non adempia a tale obbligo durante il periodo di vacanza, così come in qualsiasi altro momento dell’anno, può subìre conseguenze civili (con la procedura di esecuzione per il recupero del credito) così come incorrere in sanzioni penali (con la denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare determinati dalla sentenza del giudice).

In conclusione, suo marito non si può in alcun modo sottrarre all’obbligo di versamento
del mantenimento dei propri figli per il solo fatto che il mese di agosto sarà tra di voi suddiviso nella
gestione dei ragazzi.

Ove il padre ritenga opportuno rimodulare l’assegno corrisposto, sulla base di mutate esigenze dei
ragazzi, deve prima rivolgersi al Tribunale e presentare un ricorso per la revisione dell’assegno di
mantenimento. In caso contrario, ciò che fa fede e legge tra le parti è quando disposto dal Giudice
nell’accordo o nella sentenza di separazione.

Risponde

DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.

FAI UNA DOMANDA

Nome
Codice di controllo
Commento

Powered by Netboom
BARIREPORT s.a.s., Partita IVA 07355350724
Copyright BARIREPORT s.a.s. All rights reserved - Tutte le fotografie recanti il logo di Barinedita sono state commissionate da BARIREPORT s.a.s. che ne detiene i Diritti d'Autore e sono state prodotte nell'anno 2012 e seguenti (tranne che non vi sia uno specifico anno di scatto riportato)