Letto: 2508 volte | Inserita: venerdì 17 febbraio 2023 | Visitatore: Maria Adriana Bolborea

Il Tribunale ha disposto che il mio ex-marito deve corrispondermi 350,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di nostro figlio quattordicenne. Da alcuni mesi lui pretende che io gli faccia il resoconto mensile delle spese che sostengo nell’interesse di nostro figlio. La trovo una richiesta assurda, per questo chiedo se sono obbligata a dover ottemperare alla redazione mensile di questo resoconto.

Il provvedimento del Giudice stabilisce come e in che misura ciascun genitore è obbligato a contribuire al mantenimento dei figli, secondo quanto previsto dall’articolo 147 del codice civile. Quando i figli sono collocati, con provvedimento definitivo o con sentenza definitiva, presso uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del genitore non collocatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettaria e proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero e alle esigenze dei figli.

Questo significa che il mantenimento ordinario dei figli non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore nel mese corrispondente, ma la rata mensile di un assegno annuale determinato tenendo in considerazione le necessità e i bisogni dei figli. La suddivisione in dodici rate mensili del mantenimento ordinario dei figli è così pensata anche al fine di garantire una più adeguata, metodica e tranquilla regolamentazione dei rapporti genitoriali. Infatti, se da un lato il genitore collocatario dei figli non si troverà ad anticipare ingenti somme (che magari neppure possiede) per la gestione quotidiana dei figli, dall’altro lato il genitore non collocatario, tramite l’agevolazione rateale, è sgravato dal versamento in un’unica soluzione dell’assegno annuale riferibile al mantenimento.

Di conseguenza, non ha alcun senso che il genitore non affidatario a carico del quale è posto l’assegno di mantenimento per il figlio minore goda del diritto al rendiconto delle spese mensili effettivamente sostenute dall’altro genitore (cfr. Cass Civ. Sez. I, Sent., data ud. 04/05/2015, 18/06/2015, n. 12645). Quando il genitore obbligato a corrispondere il mantenimento dei figli ha dubbi sulla gestione dei soldi, potrà far valere davanti al Giudice, in sede di revisione dell’entità dell’assegno, ogni circostanza rilevante. Se ci sono effettivi motivi, si potrà chiedere un aggiornamento del contributo al mantenimento.

Quindi, signora, confermo che non è tenuta a redigere alcun resoconto al suo ex-marito sulle spese da Lei sostenute nell’interesse di Suo figlio quattordicenne, anche perché non è difficile immaginare che, considerati i tempi di oggi, euro 350,00 mensili vengano esauriti integralmente.

Risponde

DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.

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