Letto: 3077 volte | Inserita: martedì 6 settembre 2022
| Visitatore: Giuseppe Fiore
Sono un padre separato (consensualmente) da diversi anni. Mio figlio minorenne è stato assegnato a una comunità di recupero per la tossicodipendenza e ogni 15 giorni rientra a casa per un solo giorno. Devo continuare a corrispondere il mantenimento direttamente alla madre, nonostante mio figlio non viva più con lei? Oppure posso sospenderlo?
La diversa collocazione del figlio minore non fa, automaticamente, venire meno l’obbligo per il coniuge di versare l’assegno di mantenimento stabilito nell’accordo di separazione. È vero anche che l’assegno può essere sempre oggetto di revisione: può essere aumentato, diminuito o anche soppresso se si verificano fatti o circostanze nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli sui quali si era fondata la precedente valutazione del Giudice.
Per la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, in caso di mancanza di accordo delle parti, ci si avvale della procedura giudiziale, la quale rimette al Giudice la valutazione di fatti o circostanze nuovi o sopravvenuti e la conseguente rideterminazione di quanto dovuto.
Pertanto, lei dovrà fare valere la rilevanza modificativa dei fattori sopravvenuti davanti al Giudice ordinario e nell’ambito di un procedimento di revisione ad hoc chiedendo di corrispondere il mantenimento di suo figlio direttamente alla struttura comunitaria che si occupa della sua riabilitazione, nonché adeguando il quantum dovuto in proporzione alle nuove, attuali ed effettive esigenze del minore (cfr. Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 2 luglio 2019, n. 17689).
Fino a quando non sia intervenuta una pronuncia del Tribunale che disponga in tal senso e/o non ci sia possibilità di un accordo bonario tra lei e sua moglie, lei continuerà a essere onerato al pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio minore secondo le modalità stabilite negli accordi di separazione omologati dal Tribunale.