Letto: 8642 volte | Inserita: mercoledì 31 agosto 2022 | Visitatore: Luciana Carrella

Salve sono separata da 12 anni da mio marito e lui corrisponde regolarmente il mantenimento mensile per le nostre di due figli di 24 e 22 anni. La grande è laureata e continua a frequentare corsi e master, l'altra non si dà da fare. La domanda è: mio marito può richiedere la riduzione del mantenimento?

L’articolo 147 del codice civile impone ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Il genitore non può sottrarsi a quest’obbligo nei confronti dei figli, essendovi tenuto a provvedere per il solo fatto di averli generati. In passato, si riteneva che il genitore fosse sollevato da questo dovere con il raggiungimento della maggiore età dei propri figli.

Oggi, nella maggioranza dei casi, non è più così. I percorsi di formazione universitaria più lunghi, la richiesta di elevata specializzazione e le difficoltà nel reperire l’attività lavorativa, sono stati terreno fertile per l’introduzione, nel nostro ordinamento, del concetto di autosufficienza economica. Ciò significa che i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei propri figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tuttavia, questa “pretesa” da parte dei figli non può essere incondizionata e incessante ma va controbilanciata con il principio di auto responsabilità.

Questo principio impone ai figli maggiorenni di non abusare del diritto di essere mantenuti dal genitore oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura. Di conseguenza, il figlio maggiore ha diritto a essere mantenuto dai genitori fino alla fine del percorso formativo prescelto, al termine del quale “è tenuto a impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni” (Cass. Civ. n. 17183/2020). Arriva, infatti, un momento nel quale i figli maggiorenni, magari anche ultra-maggiorenni, non possono più indugiare nell’attesa che arrivi “il lavoro dei propri sogni”, ma devono adeguarsi alla realtà anche in un’ottica di responsabilizzazione e accettazione della vita reale nella quale il cambiamento deve essere coltivato giorno per giorno in modo autonomo e consapevole.

Quindi, secondo l’orientamento ormai consolidato, non è consentito ai figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti fare affidamento abusivo sull’obbligo dei genitori di sostenere i figli a oltranza nella realizzazione dei propri desideri e delle proprie ambizioni personali. In particolare, nel caso da lei prospettato cara signora, vengono a evidenza due situazioni diametralmente opposte: da un lato la figlia maggiore (di 24 anni), la quale è intenta, con impegno, a costruire la propria autonomia futura; dall’altro lato la figlia più piccola, di 22 anni, la quale tuttavia, a differenza della sorella, non investe le sue energie con passione e laboriosità né in campo formativo-professionale né nell’ambito universitario.

Da quanto evidenziato è chiaro che la figlia più grande non potrà ancora considerarsi economicamente autosufficiente se si dedica, in modo proficuo e a tempo pieno, al percorso per il conseguimento di effettiva competenza professionale e tecnica.

Mentre, nel caso della figlia di 22 anni la condizione di mancanza di sufficienza economicoreddituale sembra dipendere dalla sua inerzia colpevole, la quale, dopo aver ultimato il percorso formativo scolastico prescelto, non si è adoperata effettivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.

Pertanto, in questa ultima ipotesi, Suo marito ben potrà provare a ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento che mensilmente corrisponde alle figlie facendo valere il conseguimento del titolo professionale e la mancata attivazione nel reperimento di un’occupazione adeguata

Risponde

DANIELA CAPUTO - Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e in particolare nel diritto della persona e della famiglia.

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