di Eva Signorile

Lo stalking? C'è anche quello condominiale: come proteggersi
BARI –Stalking: un vocabolo inglese che indica un certo tipo di caccia fatto di lunghi e pazienti appostamenti che braccano la preda fino all’assalto finale, qualcosa che ricorda molto il “gioco” del gatto con il topo. Dal 2009 in Italia lo stalking, cioè la “condotta persecutoria”, è un reato disciplinato dall’articolo 612 bis del codice penale.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Le cronache ci hanno purtroppo abituati a collegare il fenomeno alle donne, categoria maggiormente esposta agli attacchi dei persecutori. Ma quello legato alla violenza sessuale non è il solo tipo di “stalking”, ne esiste un altro di tutt’altra natura ma in rapida ascesa. Stiamo parlando dello “stalking condominiale”: secondo alcune statistiche riguarderebbe il 25% dei reati di questo tipo.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

In Italia ogni anno ci sono circa 2 milioni di conflitti maturati tra le mura dei condomìni. Di questi, 350mila riescono a trovare un accomodamento grazie all’intervento del giudice di pace, ma 200mila casi finiscono invece in tribunale. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale sullo stalking, il fenomeno è in preoccupante aumento. Con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2001,  la Corte di cassazione penale, sezione V,  si è espressa specificamente sullo stalking in condominio. I giudici hanno fornito un’interpretazione estensiva dell’articolo del codice, che viene ora applicato anche ad alcuni casi di denuncia tra condòmini.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

In definitiva lo “stalker” è colui che, “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ".Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Giusto allora far rientrare nella fattispecie i continui schiamazzi fuori orario, i perduranti rumori, il posto auto invaso quotidianamente, la polvere o l’acqua buttata sul balcone di chi abita ai piani inferiori. Insomma tutta  la lista delle piccole e grandi torture subite dal “nemico” condomino. A marzo scorso, a Forlì, il gip Luisa Bianchi ha ordinato l'allontanamento per sei mesi di un 48enne dall'appartamento in cui abita per le persecuzioni che l'uomo poneva in atto da due anni contro una condomina 62enne. La causa alla base dello stalking era un vaso rotto nel cortile del condominio.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)


«Lo stabile in cui abito – ci racconta Francesco – appartiene in parte a mia madre e in parte a un’altra persona, che però non vi risiede. Qualche tempo fa, l’altro proprietario ha chiesto a mia madre di vendergli tutti gli appartamenti dello stabile, proposta che lei ha sempre rifiutato». È da quel momento che per Francesco e la sua famiglia è iniziato un vero e proprio calvario di piccoli e grandi dispettucci posti in atto dagli inquilini dell’altro proprietario della palazzina. «Hanno iniziato a infastidirci con ogni mezzo –denuncia -, cominciando con il tappezzare il portone con ammonizioni all’indirizzo di mia madre, nei quali le si intimava di “non fare la furba” e di rispettare turni di lavaggio stabiliti a loro piacimento. Poi hanno lasciato il loro cane libero di scorrazzare sul terrazzo, che è uno spazio comune, consentendogli anche di lasciare lì i suoi ricordini. Una volta, addirittura,  la loro figlia ha chiuso a chiave il portone dall’interno, impedendo a mia madre di rientrare». Francesco però ha scelto di non ricorrere a un legale perché «l’impresa non vale la spesa».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Attenzione però, oltre alla denuncia per stalking, si può ricorrere all’“ammonimento del Questore”: uno strumento intermedio che ha lo scopo di dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento e di richiamarlo, verbalmente, a un comportamento più corretto e non lesivo della serenità altrui, nella speranza di fermare i suoi atteggiamenti maniacali prima di sfociare in una querela e in atti giudiziari.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Si compila un apposito modulo in cui si espongono i fatti e, se il questore ritiene fondate le motivazioni, avvia la procedura. Nel caso in cui lo stalker dovesse reiterare i suoi comportamenti maniacali, allora l’autorità potrà procedere autonomamente contro di lui, senza attendere la querela della vittima e la sua pena potrà essere aumentata per aver ignorato l’ammonimento.


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