Letto: 82 volte | Inserita: mercoledì 8 giugno 2022
| Visitatore: Chiara
Lavoro come interinale in Prefettura da un anno e mezzo. Tre mesi fa ho fatto richiesta del beneficio dei permessi retribuiti previsto dalla Legge 104 del 1992 - avendo un famigliare con invalidità grave - che mi è stata accolta. La sede di lavoro è però distante dalla mia residenza e da quella dell'invalido: per questo motivo io desidero sapere se posso richiedere il trasferimento in sede più vicina. Considerando anche che ho saputo che nella sede più vicina è presente un posto vacante in quanto l'interinale preposto non ha preso più servizio. Pertanto vorrei sapere se ho possibilità di ottenere il trasferimento e poter dare assistenza al mio familiare nonostante lavori come interinale.
Il diritto di un lavoratore di assistere con dignità e continuità un familiare affetto da disabilità grave rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, una tutela che la legge garantisce superando le barriere delle diverse tipologie contrattuali.
Nel caso di una lettrice impiegata da un anno e mezzo in regime di somministrazione lavoro presso una Prefettura, la quale già beneficia legittimamente dei permessi previsti dalla Legge 104/92, la distanza geografica tra l'attuale sede di servizio, la propria residenza e il domicilio dell'invalido solleva il tema della legittimità di una richiesta di trasferimento.
La lettrice evidenzia inoltre un dettaglio fattuale di fondamentale importanza, ovvero la presenza nella sede più vicina e desiderata di un posto vacante a causa del mancato servizio del precedente lavoratore interinale.
A fronte di questa situazione, e nonostante la comune percezione che veda i dipendenti interni come unici destinatari di determinati benefici legati alla mobilità, la posizione della lavoratrice somministrata gode di una tutela legale paritetica e robusta.
Il fulcro normativo della questione risiede nel principio di non discriminazione e di parità di trattamento economico e normativo che regola il lavoro tramite agenzia.
Tale principio stabilisce che i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni complessivamente non inferiori rispetto a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Un concetto che nel caso specifico trova ulteriore e definitivo blindaggio in una clausola contrattuale esplicita che equipara a tutti gli effetti l'interinale al personale interno.
Pertanto, la facoltà di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, sancita dall'articolo 33 comma 5 della Legge 104, deve ritenersi estesa anche ai lavoratori interinali.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che questo diritto all'avvicinamento non ha però natura assoluta ma deve bilanciarsi con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro o della Pubblica Amministrazione.
Nel caso in esame, tuttavia, la segnalata sussistenza di una reale e specifica vacanza in organico per la medesima mansione interinale nella sede di destinazione abbatte il principale ostacolo organizzativo, dimostrando che lo spostamento non creerebbe un disservizio ma andrebbe a colmare una scopertura esistente.
Trattandosi di un rapporto di lavoro triangolare, il mutamento della sede geografica della prestazione richiederà un coordinamento formale tra l'Agenzia di somministrazione, che formalizzerà la variazione contrattuale, e la Prefettura utilizzatrice, la quale dovrà esprimere il proprio assenso organizzativo.