Letto: 11008 volte | Inserita: martedì 21 aprile 2020 | Visitatore: Marina

L’azienda presso cui lavoro a causa della chiusura dovuta alla pandemia da Coronavirus per retribuirci ha fatto ricorso all’assegno ordinario Fis. Sarò penalizzato rispetto a chi usufruirà della Cassa integrazione ordinaria?

La scelta tra i due ammortizzatori sociali non dipende dal suo datore di lavoro: è stato lo Stato a individuare per ogni tipo di impresa un certo tipo di aiuto.

Non vi sono comunque grosse differenze tra l’assegno che riceverà dal Fondo integrazione salariale (meglio conosciuto come Fis) e la Cassa integrazione ordinaria, sia per l’ammontare dello stipendio che per le ferie. Tra l’altro il decreto “Cura l’Italia” ha previsto che l’azienda in qualunque caso potrà usufruire dell’ammortizzatore sociale disponibile pur non avendo fatto “consumare” tutte le ferie maturate dai singoli lavoratori.

L’unica vera differenza tra i due istituti è data dagli assegni famigliari, che non spettano  ai lavoratori che percepiranno l’assegno Fis, contrariamente a quelli in regime di Cassa integrazione.  E tale diverso trattamento non trova una spiegazione economico-giuridica.

Ad ogni buon conto l’argomento, molto dibattuto, è oggetto di studio ed approfondimento, quindi non si esclude che lo Stato possa cambiare idea e prevedere un cambiamento di rotta.

Di seguito ho elaborato una tabella che riporta i dati salienti relativi all’assegno ordinario Fis:
 
ASSEGNO ORDINARIO DEL FIS
(Fondo integrazione salariale)
Previsto solo per


imprese con più di 5 dipendenti che non rientrano negli elenchi delle imprese che
possono fruire della CIGO, Iscritti al fondo    di integrazione
salariale (FIS)


SONO ESCLUSE LE IMPRESE RIENTRANTI NELL’APPLICAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ (gruppo poste, credito cooperativo, gruppo fs, trasporto aereo e sistema aereoportuale, assicurativo e assistenza, credito, trasporto pubblico locale, solimare, ormeggiatori e barcaioli)
Periodo di fruizione


23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
9 settimane
E sono neutralizzate ai fini di successive richieste

anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte del fondo previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria
Diversamente che in passato



-Non vi è il limite delle 26 settimane nel biennio mobile
-Non si applica il tetto aziendale (le prestazioni erano determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso)
-Non vi è l’obbligo dell’anzianità dei 90 gg di effettivo lavoro
- Spetta anche se si ha già in corso domanda di assegno di solidarietà e in questo caso non è dovuto il  contributo addizionale e non si computano i 24 mesi nel quinquennio mobile
-Non si applica il contributo addizionale
Svantagio per il lavoratore




-Non sono previsti gli assegni familiari (ma è in via di modifica)

 

Risponde

LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.

FAI UNA DOMANDA

Nome
Codice di controllo
Commento
  • Linda
    Buonasera, come si può vedere sul sito regione Lazio se la nostra società e in lista e dal 30 marzo che attendiamo , e nn ci e fine a sta cosa

Powered by Netboom
BARIREPORT s.a.s., Partita IVA 07355350724
Copyright BARIREPORT s.a.s. All rights reserved - Tutte le fotografie recanti il logo di Barinedita sono state commissionate da BARIREPORT s.a.s. che ne detiene i Diritti d'Autore e sono state prodotte nell'anno 2012 e seguenti (tranne che non vi sia uno specifico anno di scatto riportato)