Letto: 5863 volte | Inserita: martedì 14 aprile 2020 | Visitatore: Priscilla

Io e una mia collega lavoriamo all’interno di un supermercato: io in amministrazione e la mia collega alle casse. Purtroppo qualche giorno fa entrambe abbiamo contratto il Covid-19, probabilmente proprio durante i nostri turni di lavoro. Avremo diritto a un indenizzo? La nostra malattia verrà considerata alla stregua di un infortunio sul lavoro?

Il Decreto Cura Italia, così come spiegato dalla circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, ha introdotto delle tutele per chi ha contratto il Covid-19 durante l’espletamento dell’attività lavorativa. 

Occorre però distinguere i diversi casi. Per tutti coloro che, ad esempio in supermercato, lavorano a contatto con il pubblico (come nel caso dei cassieri), l’infortunio sul lavoro sarà riconosciuto molto facilmente. In questi casi infatti, vista la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, il Decreto specifica che ci si rifarà sempre ad una presunzione semplice.

Per coloro che invece pur lavorando nella stessa azienda non sono a contatto con il pubblico (perché svolgono un lavoro di ufficio), toccherà dimostrare che il contagio è avvenuto durante il rapporto di lavoro (ad esempio perché venuti a contatto con altro personale). Per questo tipo di lavoratori infatti NON vige il principio della presunzione semplice.

I medici dell’Inail dovranno quindi esaminare il rischio professionale specifico, le circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Nel caso in cui venga accertato l’infortunio di lavoro, allora si avrà diritto oltre alla normale retribuzione (erogata dall’Inail ma anticipata dal datore di lavoro), anche un indennizzo in capitale o addirittura una rendita vitalizia nel caso in cui dalla patologia derivi un handicap permanente.

Qui di seguito riporto un’utile tabella che spiega nel dettaglio tutte le situazioni che possono presentarsi:
 
SITUAZIONE TIPO DI INDENNIZZO DATA DECORRENZA ONERE PROBATORIO COME PROCEDERE
Sviluppo della malattia da covid 19
  1. 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
  2. 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
  3. Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita;
Primo giorno di astensione dal lavoro per avvenuto contagio Per:
-Operatori socio sanitari
- lavoratori al front-office,
- lavoratori dei supermercati che lavorano alla cassa, o addetti alle vendite/banconisti, -personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,
-operatori del trasporto infermi, eccetera.
-altri lavoratori che sono obbligati a lavorare in gruppo o a stretto contatto con altri lavoratori

Vige il principio della presunzione semplice (art. 2729 c.c.) e cioè l’inail dovrà rilevare solo la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti…in questi casi è moto facile ottenere il riconoscimento


Per tutti gli altri lavoratori

Vige il principio della prova legale (art. 2727 c.c) cioè l’inail dovra’ controllare caso per caso:
  1. Il rischio professionale specifico
  2. Le cause e le circostanze
  3. La natura della lesione
  4. Il rapporto con le cause denunciate

 
I datori di lavoro e i medici certificatori (informati dai lavoratori o dai loro familiari) dovranno procedere con la comunicazione all’inps inviando la certificazione e indicando:
  1. La data evento
  2. Data dell’abbandono del lavoro
  3. Data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio
  4. Se trattasi di presunzioni semplici o meno
Morte a seguito di covid 19
  1. Rendita ai superstiti
  2. prestazione una tantum sia per assicurati che per non assicurati (militari, vigili del fuoco, polizia, liberi professionisti)
  3. assegno funerario
Dalla verificazione dell’evento    
Quarantena per positività al covid 19 e sviluppo successivo della malattia
  1. 60% della retribuzione media giornaliera fino      
  2. al 90° giorno 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
  3. Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita;
Primo giorno di astensione dal lavoro per quarantena    
Quarantena per obbligo sanitario senza positività al covid 19 A seconda che verranno utilizzate le ferie e/o i congedi o se il lavoratore riterrà di doversi recare dal medico che diagnosticherà qualsivoglia patologia, presenterà certificazione medica Primo giorno di astensione per obbligo sanitario Se il lavoratore ha avuto contatti anche non prolungati con qualche collega e/o persona/cliente che a contratto il virus , non ha bisogno di provare nulla ma dovrà darne solo comunicazione Il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro che dovrà informare gli organi competenti e mettere subito il lavoratore in quarantena

Risponde

LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.

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