Dopo la maternità ho usufruito di un periodo di ferie, "attaccando" per ultimo un periodo di congedo parentale del primo figlio (ma non di quello appena nato). Mi verranno conteggiati anche festivi e riposi o il discorso vale solo per due periodi di parentale? Grazie
L’Inps ha ormai da tempo chiarito che
il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti. Ecco una piccola tabella di modo che possa esserle agevole verificare la compatibilità del suo congedo con altri tipi di permesso.
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) |
non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) |
non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) |
non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Alla luce di ciò, se lei ha avvisato del suo stato gravidico e ha bloccato il congedo, quest’ultimo “no” è stato sprecato involontariamente. Dovrà dunque fare opposizione all’Inps per l’illegittimo trattamento.