Letto: 7656 volte | Inserita: mercoledì 4 aprile 2018 | Visitatore: Silvio

Lavoro da vent’anni in una multinazionale petrolchimica come capo turno. A marzo del 2017 sono entrato in depressione maggiore, diagnosticatami da una psicologa. Dopo circa sei mesi di malattia, il medico competente avendo letto la relazione della mia psicoterapeuta (da cui sono ancora seguito) ed avendomi dato una idoneità parziale con restrizioni, ha consigliato all’azienda un cambio di mansione (videoterminalista).  Ora sono circa sei mesi che svolgo questa mansione ma l’azienda mi ha detto chiaramente che devo tornare a quella vecchia, nonostante il parere contrario della dottoressa che mi segue ed il mio. Non esplicitamente ma “tra le righe” mi è stato detto che in caso di inidoneità alla vecchia mansione non hanno dove ricollocarmi, quindi rischio il licenziamento. Negli uffici ci sono svariati impiegati interinali, possono effettivamente licenziarmi o prima devono provare ad inserirmi al posto di uno di questi? Io sono ancora seguito dalla psicoterapeuta con appuntamenti bisettimanali.

Gentile lettore, posso tranquillamente risponderle che l’azienda deve innanzitutto rispettare le disposizioni del medico competente ai fini della salvaguardia del suo stato psicofisico (ex artt.2087 del c.c.), e deve, nel rispetto della idoneità (seppur parziale), collocarla nella mansione a lei più confacente.

Questo in virtù dell’obbligo di repêchage, ovvero l’obbligo di “ripescaggio” o di ricollocamento del lavoratore all’interno della struttura aziendale, in seguito ad esempio a  situazioni riferibili al lavoratore, ma a lui non addebitabili in termini di inadempimento, come la sopravvenuta inidoneità all’esercizio delle mansioni contrattuali. Lei gode infatti di privilegio nella determinazione della mansione rispetto a lavoratori più giovani (ovvero con meno anzianità di servizio) e a lavoratori esterni quali possono essere i lavoratori interinali.

Pertanto, le consiglio di insistere, anche per mezzo di una lettera, sulla conservazione della mansione attuale di videoterminalista e qualora dovessero imporle il ritorno alla vecchia mansione o dovessero, ancor peggio, stabilire la sua inidoneità alla stessa, tale inidoneità dovrà essere impugnata nelle sedi opportune. Sarà compito del datore dimostrare di aver rispettato l’obbligo di ricercare, nell’ambito dell’attività aziendale, una ricollocazione adeguata alle sue condizioni di salute.

Risponde

LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.

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